IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTO l'articolo 7, della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340; VISTI gli articoli 20 e 20 bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59; VISTI i numeri 9, 10 e 11 dell'allegato n. 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50; UDITO il parere della Corte dei conti espresso dalle Sezioni riunite in sede consultiva nella adunanza del 22 novembre 2001; UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 gennaio 2002, le cui osservazioni sono state in generale accolte. Solo in alcuni casi marginali si e' ritenuto di discostarsi, chiarendone le ragioni nella relazione ai relativi articoli: - articolo 3, lettera m), dove la lettera non e' stata eliminata ma si e' chiarita la finalita'; - articoli 39 e 60, dove l'approvazione delle convenzioni e' stata rimessa ai ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, perche' di tratta di convenzioni quadro che non comportano impegni di spesa. VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2002; ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2002; SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze; EMANA il seguente regolamento: ART. 1 (L) (Oggetto)