IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

   VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
   VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
   VISTO  l'articolo  7,  della  legge  8  marzo  1999,  n.  50, come
modificato dall'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24
novembre 2000, n. 340;
   VISTI gli articoli 20 e 20 bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
   VISTI  i numeri 9, 10 e 11 dell'allegato n. 1, della legge 8 marzo
1999, n. 50;
   UDITO  il  parere  della  Corte  dei  conti espresso dalle Sezioni
riunite in sede consultiva nella adunanza del 22 novembre 2001;
   UDITO  il  parere  del  Consiglio  di Stato espresso nella Sezione
consultiva  per gli atti normativi nell'adunanza del 21 gennaio 2002,
le  cui  osservazioni  sono state in generale accolte. Solo in alcuni
casi  marginali si e' ritenuto di discostarsi, chiarendone le ragioni
nella relazione ai relativi articoli:
- articolo  3,  lettera m), dove la lettera non e' stata eliminata ma
  si e' chiarita la finalita';
- articoli  39  e  60, dove l'approvazione delle convenzioni e' stata
  rimessa  ai  ministeri  della  giustizia  e  dell'economia  e delle
  finanze, perche' di tratta di convenzioni quadro che non comportano
  impegni di spesa.
   VISTA  la  preliminare  deliberazione  del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 14 marzo 2002;
   ACQUISITO  il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
   VISTA  la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 24 maggio 2002;
   SULLA  PROPOSTA  del  Presidente  del Consiglio dei ministri e del
Ministro  per  la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della
giustizia e dell'economia e delle finanze;

                                EMANA
                      il seguente regolamento:

                             ART. 1 (L)
                              (Oggetto)